Spagna-Il reato di lesioni nel codice penale spagnolo. Articolo giuridico di diritto penale spagnolo scritto dall'Avvocato Viviana Fiorella Liuzzi
IL REATO DI LESIONI NEL CODICE PENALE SPAGNOLO
Prima Parte
Prima Parte
Il reato di lesioni è regolato dagli articoli 147 e seguenti del Codice Penale Spagnolo.
L’art. 147 comma 1 dispone che chiunque, mediante qualunque mezzo o procedimento, causi ad un’altra persona una lesione che diminuisca la sua integrità corporale oppure la sua salute fisica o mentale, sarà punito come reo del reato di lesioni con la pena della reclusione da tre mesi a tre anni oppure della multa da sei a dodici mesi, sempre che la lesione richieda obiettivamente per la sua cura, oltre ad una prima assistenza medica, un trattamento medico oppure chirurgico. Non sarà considerato trattamento medico la semplice vigilanza o assistenza medica relativa all’evolversi della lesione.
Il Codice penale spagnolo dispone invece che sarà punito con la pena della multa da uno a tre mesi chiunque mediante qualunque mezzo o procedura provochi ad un'altra persona una lesione non prevista dall'art. 147 comma 1 del codice penale spagnolo.
Dispone inoltre l'art. 147 che sarà punito con la pena della multa da uno a due mesi chiunque abbia percosso o maltrattato un’altra persona senza causargli una lesione.
Il reato di lesioni, così come descritto nell’art. 147 comma 1 potrà essere punito con la pena della reclusione da due a cinque anni, tenuto conto del risultato cagionato o il rischio prodotto:
1)Se nell’aggressione sono state utilizzate armi, strumenti, oggetti, mezzi, metodi o forme concretamente pericolose per la vita o la salute, fisica o psichica della persona offesa;
2)Se vi è stata crudeltà oppure premeditazione
3)Se la vittima è minore di anni dodici o persona disabile che abbia necessità di speciale protezione
4)Se la vittima è oppure è stata la moglie o donna che sia oppure sia stata legata all’autore da un’analoga relazione affettiva, anche senza convivenza
5)Se la vittima è una persona particolarmente vulnerabile che conviva con l’autore (del reato).
Il reato di lesioni, così come descritto nell’art. 147 comma 1 potrà essere punito con la pena della reclusione da due a cinque anni, tenuto conto del risultato cagionato o il rischio prodotto:
1)Se nell’aggressione sono state utilizzate armi, strumenti, oggetti, mezzi, metodi o forme concretamente pericolose per la vita o la salute, fisica o psichica della persona offesa;
2)Se vi è stata crudeltà oppure premeditazione
3)Se la vittima è minore di anni dodici o persona disabile che abbia necessità di speciale protezione
4)Se la vittima è oppure è stata la moglie o donna che sia oppure sia stata legata all’autore da un’analoga relazione affettiva, anche senza convivenza
5)Se la vittima è una persona particolarmente vulnerabile che conviva con l’autore (del reato).
-Studio Legale Liuzzi e Liuzzi in Italia e Spagna-
Articolo scritto dall' Avvocato Viviana Fiorella Liuzzi (Avvocato Cassazionista in Italia e Abogada in Spagna da oltre 17 anni)
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