Diritto penale spagnolo- Possibilità di rimuovere il dispositivo telematico la cui installazione è stata stabilita in sentenza- Violenza contro le donne o domestica a cura dell'Avvocato / Abogada Viviana Fiorella Liuzzi - LIUZZI e LIUZZI Studio legale e tributario Internazionale in Italia e Spagna. Avvocato, Dottore Commercialista Italia- Spagna. Avvocato Cassazionista in Italia e Abogado in Spagna dal 2006 Viviana Fiorella Liuzzi titolare dello Studio

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Diritto penale spagnolo- Possibilità di rimuovere il dispositivo telematico la cui installazione è stata stabilita in sentenza- Violenza contro le donne o domestica a cura dell'Avvocato / Abogada Viviana Fiorella Liuzzi

Diritto penale spagnolo- Derecho penal español- Possibilità di rimuovere il dispositivo telematico la cui installazione è stata stabilita in sentenza- Violenza contro le donne o domestica

A cura dell'Avvocato Cassazionista Viviana Fiorella Liuzzi iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Roma e Abogada iscritta nell'Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (Madrid, Spagna) dal 2006
 
Analisi del parere del 2022 della “Fiscalía General del Estado- Unidad de Violencia sobre la mujer spagnola,  relativo alla possibili di rimuovere il dispositivo telematico la cui installazione è stata stabilita in sentenza nell'ambito della violenza contro le donne o domestica, in riferimento ad un caso in cui l'esistenza del dispositivo causi gravi problemi alla salute della vittima.
   Risulta particolarmente interessante analizzare brevemente i punti più importanti del parere della “Fiscalía General del Estado” spagnola del mese di febbraio del 2022, relativo alla possibili di rimuovere il dispositivo telematico la cui installazione è stata stabilita in sentenza nell'ambito della violenza contro le donne o domestica, emesso in seguito ad una richiesta di parere  dalla Procuratrice delegada de la Fiscalía de Área de Vigo para la violencia contra la mujer”.
    Nel parere viene ricordato in via preliminare quanto disposto dall'art. 64.3  della “Ley orgánica 1/2004” il quale dispone che per il controllo del rispetto delle misure di divieto di avvicinamento “si potrà disporre l'utilizzo di strumenti muniti della tecnologia adeguata per verificare inmmediatamente l'inadempimento” .
Si evidenzia nel suddetto parere inoltre che nell'elenco di cui all'art. 33 del Codice Penale spagnolo1 non viene contemplato l'utilizzo del dispositivo di rilevamento della prossimità, che non costituisce una pena, non essendo incluso nel suddetto elenco.
     Si evidenzia inoltre nel parere che nelle “Jornadas” del 2011 è stata trasmessa a tutti i Pubblici Ministeri la posizione della “Delegación de Gobierno” di promuovere un monitoraggio relativo alla necessità o meno di mantenere i suddetti dispositivi durante tutto il periodo di esecuzione della pena dell'allontanamento, considerando che a volte tale pena ha una durata molto lunga e, in base a quanto ha asserito la stessa “Delegación” il rischio diminuisce con passare del tempo in cui non ci siano nè avvicinamenti nè contatti. E' stato quindi disposto dalla “Comisión de Seguimiento” che il “Centro de Control Cometa” che si occupa del monitoraggio, dell'installazione e dell'attività dei dispositivi telematici di cui sopra, possa presentare, in riferimento ad ogni singolo caso,  un'istanza innanzi al Tribunale competente per l'esecuzione della pena, in cui, evidenziando il tempo trascorso dall'applicazione di tali dispositivi, richieda al giudice una pronuncia in merito alla necessità o meno di continuare ad utilizzare tale  dispositivo.Diritto penale spagnolo- Derecho penal español- Possibilità di rimuovere il dispositivo telematico la cui installazione è stata stabilita in sentenza- Violenza contro le donne o domestica
     Nel parere si indica che risulta illogico continuare ad utilizzare il dispositivo nell'ipotesi in cui uno degli utenti si trasferisca permanentemente all'estero oppure nell'ipotesi in cui la persistenza nell'utilizzo del dispositivo provochi nella vittima uno stato di ansia e di turbamento elevato.
  Appare necessario specificare che in Spagna, nell'ipotesi in cui venga disposto dal Giudice l'utilizzo di un dispositivo telematico per la verifica del rispetto del divieto di avvicinamento alla vittima, viene consegnato alla vittima un telefono cellulare “intelligente” la cui funzione principale è quella di emettere un allarme sonoro, visivo e/o con vibrazione quando il dispositivo  dell'indagato, imputato o condannato si trovi nel raggio della distanza stabilita dall'ordine di divieto di avvicinamento.
     Tuttavia nel parere si indica che, nel caso analizzato, in cui il rischio risulta elevato, appare necessario valutare altre alternative e si evidenzia che nelle “jornadas de especialistas” dell'anno 2012  è stata studiata l'efficacia del dispositivo nell'ipotesi in cui uno degli utenti non lo porti con sé ed i Pubblici Ministeri sono stati informati del fatto che i dispositivi elettronici forniti dalla “Delegación de Gobierno” per il controllo delle misure cautelari e delle pene di divieto di avvicinamento disposte a protezione delle vittime di violenza di genere, hanno un'efficacia condizionata dall'installazione congiunta per entrambi gli utenti e dal corretto utilizzo del suddetto dispositivo.
Si evidenzia nel parere che a nulla serve che la vittima porti il dispositivo se  l'imputato /condannato non lo porta con sè e in tali casi l'efficacia dello stesso risulta essere nulla e può ingenerare nella vittima una falsa sensazione di sicurezza che può condurla a ridurre, erroneamente, la propria  autoprotezione.
Si indica inoltre nel parere che nell'ipotesi in cui la vittima non porti il dispositivo con sé ma lo porti con sé solamente l'imputato, l'efficacia non sarà nulla, anche se limitata, dato che il dispositivo garantisce il controllo del rispetto della misura o pena solamente in riferimento alle zone di esclusione fisse, quali il domicilio, il luogo di lavoro ecc.  
E' per questo che nelle conclusioni del 2012 è stato stabilito che i Pubblici Ministeri dovranno vegliare sull'uso adeguato di tali dispositivi, chiedendo la rimozione di quello utilizzato dalla donna nell'ipotesi in cui lo utilizzi solamente dalla medesima e richiedendo, dopo aver valutato le circostanze , quanto sia necessario in riferimento alla conservazione o rimozione del dispositivo nel caso in cui, in base alle circostanze sopravvenute, lo porti con sé solamente l'imputato o il condannato.
Nel parere quindi la “Fiscalía general del Estado” spagnola  ha concluso  asserendo   che,  considerato che l'utilizzo del dispositivo causava problemi alla salute della vittima,  fosse necessario chiedere al tribunale la disinstallazione dello stesso, mantenendo attivo quello della persona condannata, al fine di controllare il rispetto del divieto di avvicinamento nelle zone di esclusione fissa, tra cui la residenza, i luogo di lavoro o quelli indicati nel provvedimento che ha disposto la misura, fatta salva la comunicazione all'unità di polizia competente di tale situazione, affinché si provveda al rinforzo delle misure di protezione della vittima, nella forma meno invasiva e sempre nel rispetto dell'a riservatezza  e dell'integrità della stessa.


Viviana Fiorella Liuzzi
Avvocato Cassazionista iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Roma-ITALIA
Abogada colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (Madrid)- España dal 2006
Patrocinante innanzi ai Tribunali e Corti di Appello in Italia e Spagna
Patrocinante dinanzi alle Magistrature Superiori in Italia e in Spagna
Patrocinante presso la Corte di Giustizia  dell'Unione Europea a Lussemburgo
Patrocinante presso la Corte Europea dei diritti dell'Uomo a Strasburgo

Consulenza e Assistenza legale nell'ambito del Diritto spagnolo
Consulenza e Assistenza legale nell'ambito del Diritto italiano

Note
L'art. 33 del Codice Penale Spagnolo  dispone, nel testo originale in spagnolo, che “
1. En función de su naturaleza y duración, las penas se clasifican en graves, menos graves y leves.
2. Son penas graves:
a) La prisión permanente revisable.
b) La prisión superior a cinco años.
c) La inhabilitación absoluta.
d) Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco años.
e) La suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a cinco años.
f) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a ocho años.
g) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior a ocho años.
h) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo superior a cinco años.
i) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años.
j) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años.
k) La privación de la patria potestad.
3. Son penas menos graves:
a) La prisión de tres meses hasta cinco años.
b) Las inhabilitaciones especiales hasta cinco años.
c) La suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años.
d) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de un año y un día a ocho años.
e) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho años.
f) Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de un año y un día a cinco años.
g) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo de seis meses a cinco años.
h) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años.
i) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años.
j) La multa de más de tres meses.
k) La multa proporcional, cualquiera que fuese su cuantía, salvo lo dispuesto en el apartado 7 de este artículo.
l) Los trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y un días a un año.
4. Son penas leves:
a) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año.
b) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres meses a un año.
c) Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de tres meses a un año.
d) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo inferior a seis meses.
e) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.
f) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.
g) La multa de hasta tres meses.
h) La localización permanente de un día a tres meses.
i) Los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.
5. La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa tendrá naturaleza menos grave o leve, según la que corresponda a la pena que sustituya.
6. Las penas accesorias tendrán la duración que respectivamente tenga la pena principal, excepto lo que dispongan expresamente otros preceptos de este Código.
7. Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen todas la consideración de graves, son las siguientes:
a) Multa por cuotas o proporcional.
b) Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.
c) Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
d) Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
e) Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años.
f) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años.
g) Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.
La intervención podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El Juez o Tribunal, en la sentencia o, posteriormente, mediante auto, determinará exactamente el contenido de la intervención y determinará quién se hará cargo de la intervención y en qué plazos deberá realizar informes de seguimiento para el órgano judicial. La intervención se podrá modificar o suspender en todo momento previo informe del interventor y del Ministerio Fiscal. El interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica y a recibir cuanta información estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. Reglamentariamente se determinarán los aspectos relacionados con el ejercicio de la función de interventor, como la retribución o la cualificación necesaria.
La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como medida cautelar durante la instrucción de la causa.”


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