Reato di sexting in Spagna- Articolo giuridico di diritto penale spagnolo scritto dall'Avvocato Viviana Fiorella Liuzzi (Avvocato in Italia e in Spagna)
I reati contro l'intimità nel Codice Penale Spagnolo
Parte I
Il c.d. Reato di “sexting” nel Codice Penale Spagnolo
E' stato introdotto nell'art. 197.7 del Codice Penale Spagnolo, mediante le modifiche introdotte dalla “Ley organica 1/2015”, una nuova figura di reato, il c.d. “reato di sexting”.
Cosa prevede esattamente l'art. 197.7 del Codice Penale Spagnolo?
L'art. 197.7 del codice penale spagnolo dispone che chiunque, senza autorizzazione della persona offesa, diffonda, riveli oppure ceda a terzi immagini o registrazioni audiovisive relative alla suddetta persona offesa, che abbia ottenuto con il suo consenso in un domicilio privato oppure in qualunque altro luogo lontano dallo sguardo di terzi, quando detta divulgazione leda gravemente l'intimità personale di tale persona offesa, sarà punito con la pena della reclusione da tre mesi ad un anno oppure della multa da sei a dodici mesi.
In cosa consiste quindi il “reato di sexting” previsto dal Codice Penale Spagnolo?
Nell'ipotesi in cui il contenuto di “messaggi” sessualmente espliciti (il neologismo “sexting” nasce dall'unione tra i termini di lingua inglese “sex” e “texting”) scambiati consenzientemente tra due soggetti (invio per esempio di video o foto a contenuto erotico) venga diffuso (oppure ceduto o rivelato), senza autorizzazione, a terzi (per esempio mediante Whatsapp, Facebook, Youtube) e tale azione leda gravemente l'intimità della persona offesa (ossia della persona la cui immagine sia presente nelle immagini e nei video) l'autore di tale diffusione avrà posto in essere la condotta delittuosa di cui all'art. 197.7 del codice penale spagnolo e sarà quindi soggetto alla pena ivi prevista (ossia alla pena della reclusione da tre mesi ad un anno oppure della multa da sei a dodici mesi).
Si deve rilevare che il suddetto art. 197.7 del Código Penal Español non contempla solamente le suddette condotte, note come “sexting” , ma ogni altra condotta consistente nell'invio di immagini e registrazioni audiovisive (quindi anche se il loro contenuto non ha contenuto sessuale) se la loro diffusione, rivelazione o cessione viene realizzata senza il consenso della persona cui si riferiscono e quando tale divulgazione leda gravemente l'intimità personale di detta persona (persona offesa).
L'art. 197.7 del Codice Penale Spagnolo dispone infine che la pena sarà aumentata di un mezzo (½) nell'ipotesi in cui i fatti siano stati commessi:
- dal coniuge oppure da persona che sia attualmente oppure lo sia stata in passato, legata all'autore da analoga relazione affettiva, anche senza convivenza
- nei confronti di soggetto minorenne o con disabilità che abbia necessità di speciale protezione con fini di lucro
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Autore:
Viviana Fiorella Liuzzi
Avvocato Cassazionista- Abogada
Iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Roma e presso l'Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, Madrid, Spagna
Liuzzi e Liuzzi Studio Legale Internazionale presta assistenza nell'ambito del diritto Penale e Civile italiano e spagnolo, direttamente e senza la necessità di avvalersi delle prestazioni di studi di terzi in loco, essendo i professionisti dello Studio abilitati all'esercizio della professione di avvocato sia in Italia che in Spagna ed avendo lo Studio sedi in entrambi i Paesi.
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