Il delitto di “quebrantamiento de condena” di cui all'art. 468 del Codice Penale Spagnolo - A cura dell'Avvocato Viviana Fiorella Liuzzi- LIUZZI e LIUZZI Studio legale Internazionale
Il delitto di “quebrantamiento de condena” di cui all'art. 468 del Codice Penale Spagnolo (Código penal español)
in relazione all'art. 48 del Código penal español e a delitto di violenza di genere.
(Avvocato italiano e spagnolo in Italia e Spagna)
L'art. 4681 del Codice Penale spagnolo (código penal español) contempla il delitto di “quebrantamiento de condena”, ossia di violazione/inottemperanza di un provvedimento del tribunale.
Tale articolo, nel suo primo comma dispone che coloro che violeranno quanto disposto in un provvedimento che comporti una condanna, una misura di sicurezza, la reclusione, misure cautelari, accompagnamento o custodia, ponendo quindi in essere una condotta che implichi l'omessa esecuzione delle medesime, saranno puniti con la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se nel momento di commissione del reatosi trovassero privi della libertà e con la pena della multa da dodici a ventiquattro mesi negli altri casi.
In base a quanto disposto da tale precetto, saranno puniti in ogni caso con la pena della reclusione da sei mesi ad un anno coloro che eluderanno le pene stabilite dall'art. 48 del Codice penale Spagnolo.
Ma quali sono le pene stabilite dall'art. 482 del Codice Penale spagnolo?
- La privazione del diritto a risiedere in determinati luoghi o di recarsi in tali luoghi, che impedisce alla persona punita di risiedere oppure di recarsi nel luogo in cui abbia commesso il delitto, oppure in cui risieda la vittima oppure la sua famiglia (nell'ipotesi in cui siano diversi).
- Il divieto di avvicinarsi alla vittima oppure ai suoi familiari o ad altre persone che siano indicate dal Giudice oppure dal tribunale, che impedisce quindi alla persona condannata di avvicinarsi ad essi in qualunque luogo si trovino, sia la loro residenza, il luogo di lavoro e qualsiasi altro frequentato dai medesimi, restando sospeso, in riferimento ai figli, il diritto di visita, comunicazione e permanenza che sia eventualmente stato riconosciuto mediante una sentenza civile, fino alla completa esecuzione di questa pena (ossia quella prevista dall'art. 48 del Codice penale spagnolo).
E' importante rilevare che, in base a quanto disposto dal suddetto articolo, il divieto di comunicare con la vittima o con quelli, tra i suoi familiari oppure altre persone indicate dal Giudice o dal Tribunale, impedisce al condannato di stabilire con essi, mediante qualsivoglia mezzo di comunicazione o informatico oppure telematico, un contatto scritto, verbale oppure visivo.
A fini comparatistici, è opportuno evidenziare che il contenuto dell'art. 48 del Codice Penale Spagnolo è molto simile a quello di cui all'art. 282 ter del Codice di Procedura penale italiano 1 relativo al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Proprio in riferimento all'ipotesi di violazione di una misura imposta dall'art. 48 del Codice penale spagnolo si è espresso di recente, lo scorso dicembre del 2019, il “Tribunal Supremo- Sala de lo Penal” in relazione al caso di un uomo che, mentre era vigente, a nei suoi confronti, un ordine di cui al suddetto art. 48 a protezione della propria ex partner, aveva effetuato una chiamata al telefono di lei, la quale però non aveva risposto al telefono, ritenendo tale Tribunale che lo stesso avesse in tal modo violato il divieto di comunicazione con la donna, che peraltro era stata vittima di un reato di violenza di genere (in particolare era stata vittima del delitto di lesioni/delito de lesiones nell'ambito della violenza di genere). In tal caso la telefonata era rimasta “registrata” sul telefono cellulare della donna ed era quindi stato possibile risalire all'autore della medesima.
In tale sentenza il Tribunale ha ritenuto che si fosse verificato il contatto, in violazione dell'art. 48 c.p. tra l'uomo e la donna, anche se quest'ultima non aveva risposto al telefono, considerando che in tale precetto non si esigono dei requisiti minimi per qualificare un contatto tra le due parti, essendo sufficiente la mera esistenza del medesimo e non dovendo essere lo stesso “bidirezionale”.
Il Tribunale Supremo spagnolo ha rilevato, in tale sentenza, che qualunque apparecchio di telefonia mobile, inclusi la maggior parte di quelli relativi alla telefonia fissa, indica sul proprio schermo il numero da cui viene ricevuta una telefonata e, nel caso in cui il destinatario della medesima non risponda, essa appare nel registro del telefono quale “chiamata persa” con l'indicazione dell'ora e del numero dal quale è stata effettuata. In considerazione di ciò ha sostenuto che questa è una forma di contatto scritto equivalente ad un messaggio inviato alla persona destinataria della telefonata in cui si indica che le è stata effettuata una telefonata. L'ipotesi quindi, in cui la persona sottoposta al divieto di cui all'art. 48 c.p. abbia effettuato una telefonata alla persona nei confronti della quale gli era stato imposto il divieto di comunicare, nell'ipotesi in cui risulti possibile identificare la provenienza di tale comunicazione, costituisce un atto di consumazione del delitto di cui all'art. 468 del Codice penale spagnolo.
Il Tribunale Supremo nella suddetta sentenza giunge a tale conclusione prendendo in considerazione anche la finalità del precetto di cui all'art. 48 che è quello di proteggere le vittime di determinati delitti, garantendo la loro sicurezza e tranquillità innanzi all'azione di determinate persone...sicurezza e traquillità che sarebbero invece compromesse mediante la mera realizzazione di chiamate alla persona protetta dalle misure del suddetto art. 48, anche nell'ipotesi in cui quest'ultima non risponda al telefono.
Ciò in considerazione del fatto che il turbamento della tranquillità e la minaccia della sicurezza della persona cui le misue di cui all'art. 48 hanno l'obiettivo di proteggere è percepibile dal momento in cui la persona destinataria della chiamata è cosciente dell'esistenza di tale telefonata effettuata dalla persona alla quale sia stato imposto il divieto di comunicazione di cui al suddetto art. 48 del Codice Penale Spagnolo.
Per questo, nel caso sopra indicato, è stata confermata la condanna dell'uomo, il quale non solo aveva violato il divieto di comunicazione impostogli ma, mentre era vigente un divieto di avvicinamento alla sua ex partner, vittima di violenza di genere, a una distanza inferiore a 500 metri, era altresì accorso alla sede del tribunale (Juzgados de Puerto del Rosario, Las Palmas, España) in cui la medesima aveva accompagnato il figlio minorenne di entrambi (che doveva doveva essere ascoltato dal tribunale), per il reato di “quebrantamiento de condena”di cui all'art. 468 del “Código penal español” per aver violato il provvedimento del Tribunale competente relativo al divieto di comunicazione e di avvicinamento alla suddetta donna.
Avvocato- Iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Roma
Abogado- Colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares
Patrocinante innanzi ai Tribunali e Corti di Appello in Italia e Spagna
Patrocinante dinanzi alle Magistrature Superiori in Spagna
Patrocinante presso la Corte di Giustizia Europea a Lussemburgo
Patrocinante presso la Corte Europea dei diritti dell'Uomo a Strasburgo
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Note:
1-Testo dell' “Artículo 468” del Código penal español:
1. Los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año si estuvieran privados de libertad, y con la pena de multa de doce a veinticuatro meses en los demás casos.
2. Se impondrá en todo caso la pena de prisión de seis meses a un año a los que quebrantaren una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuesta en procesos criminales en los que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, así como a aquellos que quebrantaren la medida de libertad vigilada.
3. Los que inutilicen o perturben el funcionamiento normal de los dispositivos técnicos que hubieran sido dispuestos para controlar el cumplimiento de penas, medidas de seguridad o medidas cautelares, no los lleven consigo u omitan las medidas exigibles para mantener su correcto estado de funcionamiento, serán castigados con una pena de multa de seis a doce meses.
2- Testo dell' “Artículo 48” del Código penal español:
1. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito, o a aquel en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos. En los casos en que exista declarada una discapacidad intelectual o una discapacidad que tenga su origen en un trastorno mental, se estudiará el caso concreto a fin de resolver teniendo presentes los bienes jurídicos a proteger y el interés superior de la persona con discapacidad que, en su caso, habrá de contar con los medios de acompañamiento y apoyo precisos para el cumplimiento de la medida.
2. La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos, quedando en suspenso, respecto de los hijos, el régimen de visitas, comunicación y estancia que, en su caso, se hubiere reconocido en sentencia civil hasta el total cumplimiento de esta pena.
3. La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual.
4. El juez o tribunal podrá acordar que el control de estas medidas se realice a través de aquellos medios electrónicos que lo permitan.
3- Art. 282-ter. (1)
Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. (2)
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.
Liuzzi e Liuzzi Studio Legale Internazionale
presta assistenza e consulenza specializzata nell'ambito del diritto penale spagnolo, agli uomini accusati di aver commesso reati rientranti nell'ambito della violenza di genere (purtroppo in Spagna vengono spesso presentate nei confronti di uomini italiani, spagnoli e stranieri di altre nazionalità false denunce da presunte vittime di violenza di genere) e alle donne realmente vittime di tali reati.
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