Il delitto di “quebrantamiento de condena” di cui all'art. 468 del Codice Penale Spagnolo - A cura dell'Avvocato Viviana Fiorella Liuzzi- LIUZZI e LIUZZI Studio legale Internazionale - LIUZZI e LIUZZI Studio legale e tributario Internazionale in Italia e Spagna. Avvocato, Dottore Commercialista Italia- Spagna. Avvocato Cassazionista in Italia e Abogado in Spagna dal 2006 Viviana Fiorella Liuzzi titolare dello Studio

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Il delitto di “quebrantamiento de condena” di cui all'art. 468 del Codice Penale Spagnolo - A cura dell'Avvocato Viviana Fiorella Liuzzi- LIUZZI e LIUZZI Studio legale Internazionale

Provevdimento del giudice spagnolo e violazione di esso Cosa prevede la normativa spagnola
Il delitto di “quebrantamiento de condena” di cui all'art. 468 del Codice Penale Spagnolo (Código penal español)
in relazione all'art. 48 del Código penal español e a delitto di violenza di genere.
(Avvocato italiano e spagnolo in Italia e Spagna)

   L'art. 4681 del Codice Penale spagnolo (código penal español) contempla il delitto di “quebrantamiento de condena”, ossia di violazione/inottemperanza di un provvedimento del tribunale.

    Tale articolo, nel suo primo comma dispone che coloro che violeranno  quanto disposto in un  provvedimento che comporti una condanna, una  misura di sicurezza, la reclusione, misure cautelari, accompagnamento o  custodia, ponendo quindi in essere una condotta che implichi l'omessa  esecuzione delle medesime, saranno puniti con la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se nel momento di commissione del reatosi trovassero privi della libertà e con la pena della multa da dodici a ventiquattro mesi negli altri casi.

   In base a quanto disposto da tale precetto, saranno puniti in ogni caso con la pena della reclusione da sei mesi ad un anno coloro che eluderanno le pene stabilite dall'art. 48 del Codice penale Spagnolo.

   Ma quali sono le pene stabilite dall'art. 482 del Codice Penale spagnolo?

  • La privazione del diritto a risiedere in determinati luoghi o di  recarsi in tali luoghi,  che impedisce alla persona punita di risiedere  oppure di recarsi nel luogo in cui abbia commesso il delitto, oppure in  cui risieda la vittima oppure la sua famiglia (nell'ipotesi in cui siano  diversi).

  • Il  divieto di avvicinarsi alla vittima oppure ai suoi familiari o ad altre persone che siano indicate dal Giudice oppure dal tribunale, che impedisce quindi  alla persona condannata di  avvicinarsi ad essi in qualunque luogo si trovino, sia la loro residenza, il luogo di lavoro e qualsiasi altro frequentato dai medesimi, restando sospeso, in riferimento ai figli, il diritto di visita, comunicazione e permanenza  che sia eventualmente stato riconosciuto mediante una sentenza civile, fino alla completa esecuzione di questa pena (ossia quella prevista dall'art. 48 del Codice penale spagnolo).

E'  importante rilevare che, in base a quanto disposto dal suddetto articolo, il divieto di comunicare con la vittima o con quelli, tra i  suoi familiari  oppure altre persone indicate dal Giudice o dal Tribunale, impedisce al condannato di stabilire con essi, mediante  qualsivoglia mezzo di comunicazione o informatico oppure telematico, un  contatto scritto, verbale oppure visivo.

A fini comparatistici, è opportuno evidenziare che il contenuto dell'art. 48 del Codice Penale Spagnolo è molto simile a quello di cui all'art. 282 ter del Codice di Procedura penale italiano 1 relativo al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

    Proprio in riferimento all'ipotesi di violazione di una misura imposta dall'art. 48 del Codice penale spagnolo si è espresso di recente, lo scorso dicembre del 2019, il “Tribunal Supremo- Sala de lo Penal” in  relazione al caso di un uomo che, mentre era vigente, a nei suoi  confronti, un ordine di cui al suddetto art. 48 a protezione della  propria ex partner, aveva effetuato una chiamata al telefono di lei, la quale però non aveva risposto al telefono, ritenendo   tale Tribunale che lo stesso avesse in tal modo violato il divieto di  comunicazione con la donna, che peraltro era stata vittima di un reato  di violenza di genere (in particolare era stata vittima del   delitto di lesioni/delito de lesiones nell'ambito della violenza di  genere). In tal caso la telefonata era rimasta “registrata” sul  telefono cellulare della donna ed era quindi stato possibile risalire all'autore della medesima.  

    In tale sentenza il Tribunale ha ritenuto che si fosse verificato il contatto, in violazione dell'art. 48 c.p. tra l'uomo e la donna, anche se quest'ultima non aveva risposto al telefono, considerando che  in tale precetto non si esigono dei requisiti minimi per qualificare un  contatto tra le due parti, essendo sufficiente la mera esistenza del  medesimo e non dovendo essere lo stesso “bidirezionale”.

Il  Tribunale Supremo spagnolo ha rilevato, in tale sentenza, che  qualunque apparecchio di telefonia mobile, inclusi la maggior parte di  quelli relativi alla telefonia fissa, indica sul proprio schermo il  numero da cui viene ricevuta una telefonata e, nel caso in cui il  destinatario della medesima non risponda, essa appare nel registro del  telefono quale “chiamata persa” con l'indicazione dell'ora e del numero  dal quale è stata effettuata. In considerazione di ciò ha sostenuto  che questa è una forma di contatto scritto equivalente ad un messaggio  inviato alla persona destinataria della telefonata in cui si indica che  le è stata effettuata una telefonata. L'ipotesi quindi, in cui la  persona sottoposta al divieto di cui all'art. 48 c.p. abbia effettuato  una telefonata alla persona nei confronti della quale gli era stato imposto il divieto di comunicare, nell'ipotesi  in cui risulti possibile identificare la provenienza di tale comunicazione, costituisce un  atto di consumazione del delitto di cui all'art. 468 del Codice penale spagnolo.

Il Tribunale Supremo nella suddetta sentenza giunge a tale conclusione prendendo in considerazione anche la finalità del precetto di cui all'art. 48 che   è quello di proteggere le vittime di determinati delitti, garantendo  la loro sicurezza e tranquillità innanzi all'azione di determinate  persone...sicurezza e traquillità che   sarebbero invece compromesse  mediante la mera realizzazione di chiamate alla persona protetta dalle misure del suddetto art. 48, anche  nell'ipotesi in cui quest'ultima non risponda al telefono.

Ciò in considerazione del fatto che il turbamento della tranquillità e la minaccia della sicurezza della persona cui le misue di cui all'art. 48   hanno l'obiettivo di proteggere è percepibile dal momento in cui la persona destinataria della chiamata è cosciente dell'esistenza di tale  telefonata effettuata dalla persona alla quale sia stato imposto il  divieto di comunicazione di cui al suddetto art. 48 del Codice Penale  Spagnolo.

   Per questo, nel caso sopra indicato, è stata confermata la condanna dell'uomo,  il quale non solo aveva violato il divieto di comunicazione impostogli  ma,  mentre era vigente un divieto di avvicinamento alla sua ex  partner, vittima di violenza di genere, a una distanza inferiore a 500  metri, era altresì accorso alla sede del tribunale (Juzgados de Puerto  del Rosario, Las Palmas, España) in cui la medesima aveva accompagnato  il figlio minorenne di entrambi (che doveva doveva essere ascoltato dal  tribunale), per il reato di “quebrantamiento de condena”di cui all'art. 468 del “Código penal español”  per aver violato il provvedimento del Tribunale competente relativo al  divieto di comunicazione e di avvicinamento alla suddetta donna.


Avvocato- Iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Roma
Abogado- Colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares
Patrocinante innanzi ai Tribunali e Corti di Appello in Italia e Spagna
Patrocinante dinanzi alle Magistrature Superiori in Spagna
Patrocinante presso la Corte di Giustizia Europea a Lussemburgo
Patrocinante presso la Corte Europea dei diritti dell'Uomo a Strasburgo

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Note:

1-Testo dell' “Artículo 468” del Código penal español:
1.  Los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida  cautelar, conducción o custodia serán castigados con la pena de prisión  de seis meses a un año si estuvieran privados de libertad, y con la  pena de multa de doce a veinticuatro meses en los demás casos.  
2.  Se impondrá en todo caso la pena de prisión de seis meses a un año a  los que quebrantaren una pena de las contempladas en el artículo 48 de  este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza  impuesta en procesos criminales en los que el ofendido sea alguna de  las personas a las que se refiere el artículo 173.2, así como a aquellos que quebrantaren la medida de libertad vigilada.
3.  Los que inutilicen o perturben el funcionamiento normal de los  dispositivos técnicos que hubieran sido dispuestos para controlar el  cumplimiento de penas, medidas de seguridad o medidas cautelares, no  los lleven consigo u omitan las medidas exigibles para mantener su  correcto estado de funcionamiento, serán castigados con una pena de  multa de seis a doce meses.

2- Testo dell' “Artículo 48” del Código penal español:
1.  La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a  ellos impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido  el delito, o a aquel en que resida la víctima o su familia, si fueren  distintos. En los casos en que exista declarada una discapacidad  intelectual o una discapacidad que tenga su origen en un trastorno  mental, se estudiará el caso concreto a fin de resolver teniendo  presentes los bienes jurídicos a proteger y el interés superior de la  persona con discapacidad que, en su caso, habrá de contar con los  medios de acompañamiento y apoyo precisos para el cumplimiento de la  medida.
2. La  prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares  u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro  que sea frecuentado por ellos, quedando en suspenso, respecto de los  hijos, el régimen de visitas, comunicación y estancia que, en su caso,  se hubiere reconocido en sentencia civil hasta el total cumplimiento de  esta pena.
3. La  prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus  familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al  penado establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o  medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual.
4.  El juez o tribunal podrá acordar que el control de estas medidas se  realice a través de aquellos medios electrónicos que lo permitan.  

  
3- Art. 282-ter. (1)
Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
1.  Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice  prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati  abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una  determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche  disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo  previste dall'articolo 275-bis. (2)                     

2.  Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo'  prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati  abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da  persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva  ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali  persone.                                        

3. Il giudice  puo', inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi  mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.                 

4.  Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria  per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice  prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.


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