Importanza e Obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza - Normativa italiana- Cinture di sicurezza e sedili posteriori in Italia- Viviana Fiorella Liuzzi Avvocato italiano e abogado spagnolo copyright 2021
L’IMPORTANZA E L’OBBLIGO DELL’UTILIZZO DELLE CINTURE DI SICUREZZA POSTERIORI
Avvocato Viviana Fiorella Liuzzi
Marzo 2010
Purtroppo la maggior parte degli automobilisti italiani ignora completamente l’esistenza di una norma importantissima da una parte per la tutela della propria incolumità nonché di quella dei terzi trasportati dall’altra per le conseguenze sanzionatorie amministrative (nonchè civili e penali) che scaturiscono, in seguito alla sua inosservanza: mi riferisco all’art. 172 del Codice della Strada il quale dispone l’obbligo non solo per il conducente, ma anche per i passeggeri delle autovetture, di utilizzare le cinture di sicurezza prevedendo la sanzione amministrativa del pagamento di un importo che va da 74 a 299 Euro in caso di sua inosservanza, sanzione che sarà a carico del passeggero, terzo trasportato, nell’ipotesi in cui questi non la utilizzi.
RICORDATE: ANCHE I PASSEGGERI CHE SIEDONO SUI SEDILI POSTERIORI DELLE AUTOVETTURE HANNO L’OBBLIGO DI UTILIZZARE LE CINTURE DI SICUREZZA.
Nell’ipotesi in cui non le indossino essi rischiano una sanzione
che va dai 74 ai 299 Euro.
IL CONDUCENTE DEL VEICOLO DEVE IMPORRE L’USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA AI PASSEGGERI CHE VIAGGIANO CON LUI, SIA SUI SEDILI ANTERIORI SIA SUI SEDILI POSTERIORI
Infatti le conseguenze giuridiche dell’inadempimento dell’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza dei passeggeri non sono costituite solamente da una sanzione amministrativa: il conducente del veicolo ha l’obbligo di imporre l’uso delle cinture di sicurezza ai passeggeri che viaggiano con lui e, in caso di rifiuto può legittimamente rifiutare il trasporto delle stesse o non continuare nella marcia se non vuole rispondere, in caso di incidente mortale, di omicidio colposo o in caso di lesioni, di lesioni personali colpose.
E’ stata proprio la Corte di Cassazione, 4° Sezione Penale, nella recente Sentenza 3585 a stabilire tale obbligo configurando il dovere del conducente del veicolo di prevenire le imprudenze dei passeggeri trasportati, confermando la condanna per omicidio colposo nei confronti di Antonino A., un giovane siciliano che guidava con a bordo un amico, privo delle cinture di sicurezza, che morì sbattendo il capo contro il parabrezza dopo che il conducente aveva perso il controllo della vettura.
OLTRE ALLE CONSEGUENZE GIURIDICHE DELL’INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO RELATIVO ALL’UTILIZZO DELLE CINTURE DI SICUREZZA DEI PASSEGGERI OVVIAMENTE SUSSISTONO DELLE RAGIONI VOLTE ALLA TUTELA DELLA VITA PIU’ CHE VALIDE PER PROCEDERE AL LORO UTILIZZO:
Il risultato di test ed indagini sulle vetture ha dimostrato infatti che la probabilità di morte dei passeggeri seduti sui sedili anteriori aumentano del 20% nell’ipotesi in cui i passeggeri seduti sui sedili posteriori non utilizzino le cinture di sicurezza dato che , in caso d’urto, un trasportato posteriore si trasforma in una specie di proiettile che va a sbattere normalmente contro la testa del conducente o del passeggero anteriore procurandogli spesso un trauma cranico grave che può essere in certi casi mortale.
RICORDATE: QUANDO SALITE IN MACCHINA OBBLIGATE I PASSEGGERI AD ALLACCIARE LE CINTURE DI SICUREZZA, VOI SIETE RESPONSABILI, DA QUANDO LA MACCHINA PARTE FINO A QUANDO SI FERMA DELLA LORO INCOLUMITA’.
Ecco cosa dispone l’art. 172 del Codice della Strada (così come modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120) e che entrerà in vigore il 13/08/2010
172.Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini.
1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della
categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui
all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva
2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3,
di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice,
muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di
utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di
statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al
sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al
loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
conformemente ai regolamenti della Commissione economica
per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti
direttive comunitarie.
2. Il conducente del veicolo e' tenuto ad assicurarsi
della persistente efficienza dei dispositivi di cui al
comma 1.
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3
sprovvisti di sistemi di ritenuta:
a) i bambini di eta' fino a tre anni non possono
viaggiare;
b) i bambini di eta' superiore ai tre anni possono
occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera
1,50 m.
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando
viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in
servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al
noleggio con conducente, possono non essere assicurati al
sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione
che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati
da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni
sedici.
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando
un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un
sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che
l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in
maniera automatica adeguata.
6. Tutti gli occupanti, di eta' superiore a tre anni, dei
veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono
utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di
cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono
essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini,
eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed
M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al
comma 1.
7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3
devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le
cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo e'
in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al
modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE,
apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la
suddetta informazione puo' essere fornita dal conducente,
dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o
mediante sistemi audiovisivi quale il video.
8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di
sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di
polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un
servizio di emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio
antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti
specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e
dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in
attivita' di igiene ambientale nell'ambito dei centri
abitati, comprese le zone industriali e artigianali;
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati
regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni
previste dall'articolo 122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione
rilasciata dalla unita' sanitaria locale o dalle competenti
autorita' di altro Stato membro delle Comunita' europee,
affette da patologie particolari o che presentino
condizioni fisiche che costituiscono controindicazione
specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale
certificazione deve indicare la durata di validita', deve
recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva
91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi
di polizia di cui all'articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della
certificazione rilasciata dal ginecologo curante che
comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti
all'uso delle cinture di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al
trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto
locale e che circolano in zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento
di attivita' istituzionali nelle situazioni di emergenza.
9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di
cui al comma 1 i bambini di eta' inferiore ad anni dieci
trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle
autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto
promiscuo di persone e cose, di cui dell'articolo 169,
comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un
passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta,
cioe' delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta
per bambini, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 74 a euro 299. Quando il
mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde
il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento
del fatto, chi e' tenuto alla sorveglianza del minore
stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di
due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma
per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di
ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento
degli stessi e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 37 a euro 150.
12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione
sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi
di ritenuta di tipo non omologato e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a
euro 3.119.
13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12,
ancorche' installati sui veicoli, sono soggetti al
sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
**************
© 2019- Liuzzi e Liuzzi Studio legale internazionale- All rights reserved
È proibita la riproduzione anche parziale di testi, foto, immagini e di ogni contenuto presente sul sito dell Studio legale Liuzzi e Liuzzi in tutte le sue versioni e lingue
Il contenuto presente sul sito http://www.studioliuzzieliuzzi.com è puramente informativo e non costituisce attività di consulenza professionale legale o tributaria tra professionista e cliente