Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici in Spagna- Normativa spagnola. A cura dell'Avvocato Cassazionista in Italia e Abogada in Spagna Viviana Fiorella Liuzzi
Diritto Sportivo spagnolo
IL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI e delle CALCIATRICI IN SPAGNA
Brevi cenni
A Cura dell' Avvocato Viviana Fiorella Liuzzi
Patrocinante in Cassazione Iscritta all'Ordine degli avvocati di Roma
Abogada ICAAH- Iscritta da oltre 17 anni all'Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (Madrid, España)
Agosto 2023
I PARTE
Analisi delle disposizioni generali relative alla definizione, requisiti e limitazioni del tesseramento (Análisis de las disposiciones generales que se refieren a la definición, requisitos y limitaciones de las licencias de futbolistas).
Riprendendo una pubblicazione che ho realizzato circa 12 anni or sono, essendo necessario un suo aggiornamento, illustrerò, iniziando da questo breve capitolo introduttivo, le norme che, in Spagna, regolano il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici, partendo da un'analisi di carattere generale per arrivare poi all'esame delle disposizioni specifiche applicabili alle singole categorie di “futbolistas”.
Consiglio al lettore di aver presente che, nonostante la normativa spagnola oggetto di analisi in relazione ad alcuni aspetti può apparire simile “prima facie” a quella italiana, in realtà è diversa e presenta delle evidenti differenze sostanziali, concettuali e terminologiche che non devono essere sottovalutate.
Le norme riguardanti il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici in Spagna sono contenute nel Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF, corrispondente all'italiana FIGC) del suddetto Regolamento nonché negli Statuti e nel Codice di disciplina della suddetta Federazione.
Definizioni e requisiti essenziali per il tesseramento
In base al “Reglamento” il vincolo che il calciatore/ la calciatrice stabilisce con una Società sportiva (Club), mediante la formalizzazione di un contratto preliminare o di un contratto definitivo, in base ai diversi casi, che determini di mutuo accordo tale relazione e vincolo viene considerata “Iscrizione” (Inscripción).
La tessera (il cartellino) del calciatore (Licencia) è invece il documento emesso dalla RFEF, che conferma l'iscrizione del calciatore, per mezzo della quale egli si obbliga ad accettare gli Statuti, i Regolamenti e le altre disposizioni della RFEF e quelle della FIFA e dell'UEFA Le tessere/cartellini devono essere previamente “vistate”, prima della loro emissione, dalla LNFP (Liga Nacional de Fútbol Profesional) per l'iscrizione dei calciatori/delle calciatrici in squadre affiliate a gare di carattere professionistico.
Nell'ipotesi in cui si tratti di prima iscrizione del calciatore/della calciatrice quale professionista, la richiesta di iscrizione innanzi alla “LNFGP” dovrà essere corredata da certificato emesso dalla Real Federación Española de Futbol (Federcalcio spagnola) attestando l'adempimento de quanto disposto dall'art. 132 del “Reglamento general” relativo ai diritti economici dei “Club”.
Il primo requisito necessario per il tesseramento del calciatore/della calciatrice è la sua affiliazione (che si realizza una sola volta nella vita dell'atleta) sempre mediante un “Club” alla RFEF, seguendo il sistema ed il procedimento da essa stabilito. Il calciatore dopo che sia stata correttamente affiliato potrà sottoscrivere il tesseramento in base al regolamento vigente.
Il “Reglamento” dispone che la Real Federación Española de Fútbol stabilisce il sistema e i procedimenti di affiliazione e che l'iscrizione di un calciatore/una calciatrice dovrà obbligatoriamente essere effettuata a richiesta di un “Club” affiliato alla RFEF, disponendo che, in assenza di richiesta da parte del “club” affiliato, non possa essere emessa alcuna tessera/cartellino del calciatore/della calciatrice.
Il Regolamento stabilisce altresì che tutti i giocatori/le giocatrici di nazionalità spagnola dovranno presentare copia della propria carta d'identità mentre tutti i giocatori/le giocatrici di altre nazionalità dovranno allegare unitamente al prorpio passaporto il numero d'identificazione di straniero, ossia il “NIE”.
Dati necessari per l'affiliazione del calciatore/calciatrice alla Real Federación Española de fútbol
Il “Reglamento” stabilisce inoltre che nell'affiliazione sarà necessario che risultino presenti per lo meno i seguenti dati: nome, cognomi (le persone di nazionalità spagnola utilizzano ai fini della propria identificazione i cognomi di entrambi i genitori) e numero della carta d'identità o il numero d'identità dello straniero/a , ossia del “NIE”, il luogo, data di nascita e nazionalità, nome del padre del padre e della madre, residenza, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica e altri ulteriori dati di interesse che siano richieste.
Limitazioni relative al tesseramento
Limitazioni relative al tesseramento duplice/molteplice
Il “Reglamento” dispone che i calciatori/le calciatrici non possono essere in possesso contemporaneamente di nessun altro tipo di tesseramento proprio dell'attività calcistica ad eccezione della specializzazione del “Fútbol Playa” (definito in Italia dalla FIGC con il termine anglosassone “Beach Soccer”), il cui tesseramento potrà essere contestuale a quello relativo al calcio, purchè la società sportiva di origine abbia espressemente autorizzato ció.
Eccezioni:
Costituisce eccezione a quanto sopra indicato il caso in cui i calciatori/le calciatrici agiscano quali fisioterapisti, allenatori/allenatrici oppure tenici di squadre dipendenti oppure filiali del “Club” cui sono iscritti/e e in quegli altri “club” nelle categorie di “Cadetes, infantiles, alevines y benjamines”, nel cui caso potranno essere titolari contestualmente di entrambe le tessere/cartellini purchè siano in possesso dei titoli richiesti e le federazioni autonomiche autorizzino ciò.
Nello stesso modo, i calciatori/le calciatrici potranno essere titolari, durante la stessa stagione (temporada), di “Licencia de Fisioterapeuta o Médico” a favore di altro ente sportivo diverso da quello in cui risulta iscritto/a in qualità di calciatore/calciatrice, purchè entrambi gli enti appartengano ad ambiti territoriali diversi. Tale “licencia” avrá carattere aggiuntivo rispetto all'attività di calciatore/calciatrice, il cui tesseramento, in ogni caso, dovrà essere precedente.
Nel caso in cui gli enti appartengano al medesimo ambito territoriale, affinchè possa esistere il suddetto duplice tesseramento (che sarà intesa quale duplicità che dura il periodo di una stagione sportiva) entrambi i “club” dovranno appartenere a categorie diverse senza che possano coincidere, in alcun caso, nella stessa categoria la società sportiva in cui il giocatore/la giocatrice si trovano iscritti/e in tale condizione e una qualunque squadra della società sportiva in cui svolge l'attività aggiuntiva.
Il Regolamento dispone inoltre che, nello stesso modo, le federazioni delle Comunità Autonome spagnole potranno, nell'ambito delle proprie gare, fare un'eccezione rispetto a quanto disposto dall'art. 130 n.1, nel caso in cui i calciatori/le calciatrici agiscano quali allenatori/allenatrici, tenici, delegati/delegate, fisioterapisti o medici in altre società sportive appartenenti a categoria “autonómica” oppure inferiore, purchè siano in possesso dei titoli necessari.
Limiti durante una stessa stagione sportiva
Il Regolamento stabilisce inoltre che un calciatore/una calciatrice durante una stessa stagione sportiva potrà essere iscritto solamente in una squadra di una stessa società e non sarà possibile che tale calciatore/calciatrice sia svincolato e “vincolato” durante tale periodo, salvo nell'ipotesi di forza maggiore o di disposizione prevista dal Regolamento. Nello stesso modo il calciatore/la calciatrice nel corso di una stagione, non potrà essere iscritto/a né “alinearse” in più di tre squadre diverse. Viene concesso invece, quale eccezione a tale regola che calciatori/calciatrici di calcio e di futsal oppure di beach soccer di una stessa società, partecipino ad entrambi i tipi di gare, senza distinzione, sempre che le partite siano disputate in giorni diversi, senza necessità di cambiamento del tesseramento purché rispettino il regolamento previsto in merito dalla FIFA.
Società debitrici e tesseramenti
Il “Reglamento” prevede inoltre che non saranno concessi nuovi tesseramenti e nemmeno rinnovi degli stessi richiesti dalle società che abbiano debiti in sospeso nei confronti di persone fisiche o giuridiche integrate nell'organizzazione sempre che tali debiti siano stati riconosciuti nelle forme stabilite dall'art. 212 dell'Ordinamento del RFEF (articolo relativo ai requisiti economici per la partecipazione in ogni diversa categoria).
Nel caso in cui sia stato presentato ricorso e non sia stata emesso alcun provvedimento dall'autorità competente, dovrà essere consegnato, per poter ottenere il tesseramento, l'importo del debito contestato.
Nel caso in cui sia stato presentato ricorso e non sia stata emesso alcun provvedimento dall'autorità competente, dovrà essere consegnato, per poter ottenere il tesseramento, l'importo del debito contestato.
Doppia richiesta di tesseramento
Infine, quando un calciatore/calciatrice senza che esistano i presupposti previsti dal Regolamento affinché un calciatore/calciatrice cambi di società nella stessa stagione, formalizzi richiesta di tesseramento per un'altra società, incorrerà in una doppia richiesta che si risolverà, fatte salve le responsabilità che potranno ravvisarsi, a favore del tesseramento che sia stato registrato per primo e, nei casi in cui tale priorità non possa essere stabilita, saranno riconosciuti i diritti alla Società presso la quale il “futbolista” (calciatore/calciatrice) si trova già iscritto. In qualunque altra ipotesi ci si atterrà a quanto sarà stabilito dall'organo federale competente.
A Cura dell' Avvocato e Abogada Viviana Fiorella Liuzzi
Patrocinante in Cassazione Iscritta all'Ordine degli avvocati di Roma
Abogada ICAAH- Iscritta da oltre 17 anni all'Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (Madrid, España)
2023- Copyright Studio legale internazionale Liuzzi e Liuzzi- www.studioliuzzieliuzzi.com
È vietata la riproduzione anche parziale senza il consenso dell'Avvocato Cassazionista- Abogada Viviana Fiorella Liuzzi titolare dello Studio Liuzzi e Liuzzi.
Il contenuto presente sul sito www.studioliuzzieliuzzi.com è puramente informativo e non costituisce attività di consulenza professionale legale o tributaria tra professionista e cliente
*************************************************************************
**************************************************************************************************************
Di seguito è invece presente una pubblicazione (di archivio) sul tema che risale al 2011.
Pubblicazione di Diritto Sportivo
-2011-
Il Tesseramento dei calciatori in Spagna
Capitolo II: Diritti ed obblighi specifici derivanti dal tesseramento. Diritti economici delle Società Sportive.
Continuiamo nell'analisi di quanto previsto dal “Reglamento General de la RFEF (la quale, come si è detto nel capitolo precedente, corrisponde all'italiana Federazione Italiana Giuoco Calcio) esaminando quanto disposto negli articoli 117, 118 e 119, i quali prevedono alcuni diritti ed obblighi specifici derivanti dal tesseramento.
Dall'analisi dell'art.117 possono essere evidenziati i seguenti DIRITTI DEI CALCIATORI(derivanti dal tesseramento, che si aggiungono, senza escluderlo, ad ogni altro diritto riconosciuto dalla normativa sportiva):
Essi hanno diritto alle prestazioni della “Mutualidad de prevision social de futbolistas espanoles”, ossia alla previdenza sociale dei calciatori spagnoli, (sempre che abbiano pagato le rate da essi dovute).
Nel caso di fusione tra due o più società, i calciatori ed i tecnici iscritti ad opera di queste con tesseramento da dilettante o inferiore, calcio a cinque (futbol sala) , calcio femminile e femminile di base, saranno liberi di continuare o meno nella società che risulti dalla fusione, potendo esercitare tale opzione nel termine di otto giorni da calcolare a partire dalla data in cui tale fusione è stata registrata nella federazione. Coloro che nel temine indicato non avranno manifestato il desiderio di cambiare società ed i professionisti iscritti presso le società fuse, saranno iscritti nella nuova società e dovranno formalizzare il tesseramento mediante questa, che si surrogherà nei diritti e negli obblighi della precedente società cui apparteneva l'interessato.
Le società interessate dalla fusione dovranno portare a conoscenza di calciatori e tecnici quanto esposto sopra (corrispondente all'art. 117 lett. a), mediante posta raccomandata, inviata con un anticipo minimo di otto giorni rispetto alla data di comunicazione della fusione alla propria federazione.L'inadempimento di tale obbligo però, non lederà il diritto di opzione del calciatore.
L'art. 117 sopra indicato prevede altresì i seguenti OBBLIGHI DEI CALCIATORI (che si aggiungono, senza escluderlo, ad ogni altro obbligo previsto dalla normativa sportiva):
Essi, se tesserati a favore di una determinata società x non potranno giocare o allenarsi in squadre di un'altra società y , salvo quanto stabilito nelle disposizioni legali ed in quelle contenute nel Regolamento del RFEF.
Nell'ipotesi di inadempimento del suddetto obbligo sarano ritenuti responsabili sia il calciatore sia la società nella quale egli intervenga indebitamente.
Essi sono poi obbligati a sottoporsi ai controlli antidoping che la RFEF stabilisca
Il “Reglamento” poi, nell'elencare i diritti ed obblighi dei calciatori disciplina anche i DIRITTI ECONOMICI DELLE SOCIETA' SPORTIVE prevedendo, nell'art. 118, che:
Quando una squadra iscrive un calciatore con tesseramento professionale per la prima volta, sarà obbligata, come requisito preliminare per ottenere tale tesseramento, a depositare nella RFEF la somma corrispondente, in base a quanto stabilito dalla normativa vigente, in funzione della serie di cui si tratta.
Tale somma sarà distribuita in modo proporzionale tra le società alle quali sia stato precedentemente vincolato il calciatore, salvo rinuncia espressa dell'avente diritto, senza che sia considerata tra esse quella che lo iscriva come professionista oppure le sue filiali, ameno che sia stato iscritto in una di tali società per almeno un anno.
Nel caso in cui vi siano iscrizioni successive, in una squadra di categoria superiore, la nuova società dovrà pagare la differenza tra la quantità già depositata e quella corrispondente alla nuova categoria.
Il termine di decadenza per far valere tali diritti sarà di 24 mesi decorrenti dall'iscrizione del calciatore
Le società saranno titolari inoltre dei diritti di credito derivanti dalle norme sportive e /o dai contratti collettivi applicabili.
Avv. Viviana Fiorella Liuzzi
Roma, 11.06.2011
Capitolo II: Diritti ed obblighi specifici derivanti dal tesseramento. Diritti economici delle Società Sportive.
Continuiamo nell'analisi di quanto previsto dal “Reglamento General de la RFEF (la quale, come si è detto nel capitolo precedente, corrisponde all'italiana Federazione Italiana Giuoco Calcio) esaminando quanto disposto negli articoli 117, 118 e 119, i quali prevedono alcuni diritti ed obblighi specifici derivanti dal tesseramento.
Dall'analisi dell'art.117 possono essere evidenziati i seguenti DIRITTI DEI CALCIATORI(derivanti dal tesseramento, che si aggiungono, senza escluderlo, ad ogni altro diritto riconosciuto dalla normativa sportiva):
Essi hanno diritto alle prestazioni della “Mutualidad de prevision social de futbolistas espanoles”, ossia alla previdenza sociale dei calciatori spagnoli, (sempre che abbiano pagato le rate da essi dovute).
Nel caso di fusione tra due o più società, i calciatori ed i tecnici iscritti ad opera di queste con tesseramento da dilettante o inferiore, calcio a cinque (futbol sala) , calcio femminile e femminile di base, saranno liberi di continuare o meno nella società che risulti dalla fusione, potendo esercitare tale opzione nel termine di otto giorni da calcolare a partire dalla data in cui tale fusione è stata registrata nella federazione. Coloro che nel temine indicato non avranno manifestato il desiderio di cambiare società ed i professionisti iscritti presso le società fuse, saranno iscritti nella nuova società e dovranno formalizzare il tesseramento mediante questa, che si surrogherà nei diritti e negli obblighi della precedente società cui apparteneva l'interessato.
Le società interessate dalla fusione dovranno portare a conoscenza di calciatori e tecnici quanto esposto sopra (corrispondente all'art. 117 lett. a), mediante posta raccomandata, inviata con un anticipo minimo di otto giorni rispetto alla data di comunicazione della fusione alla propria federazione.L'inadempimento di tale obbligo però, non lederà il diritto di opzione del calciatore.
L'art. 117 sopra indicato prevede altresì i seguenti OBBLIGHI DEI CALCIATORI (che si aggiungono, senza escluderlo, ad ogni altro obbligo previsto dalla normativa sportiva):
Essi, se tesserati a favore di una determinata società x non potranno giocare o allenarsi in squadre di un'altra società y , salvo quanto stabilito nelle disposizioni legali ed in quelle contenute nel Regolamento del RFEF.
Nell'ipotesi di inadempimento del suddetto obbligo sarano ritenuti responsabili sia il calciatore sia la società nella quale egli intervenga indebitamente.
Essi sono poi obbligati a sottoporsi ai controlli antidoping che la RFEF stabilisca
Il “Reglamento” poi, nell'elencare i diritti ed obblighi dei calciatori disciplina anche i DIRITTI ECONOMICI DELLE SOCIETA' SPORTIVE prevedendo, nell'art. 118, che:
Quando una squadra iscrive un calciatore con tesseramento professionale per la prima volta, sarà obbligata, come requisito preliminare per ottenere tale tesseramento, a depositare nella RFEF la somma corrispondente, in base a quanto stabilito dalla normativa vigente, in funzione della serie di cui si tratta.
Tale somma sarà distribuita in modo proporzionale tra le società alle quali sia stato precedentemente vincolato il calciatore, salvo rinuncia espressa dell'avente diritto, senza che sia considerata tra esse quella che lo iscriva come professionista oppure le sue filiali, ameno che sia stato iscritto in una di tali società per almeno un anno.
Nel caso in cui vi siano iscrizioni successive, in una squadra di categoria superiore, la nuova società dovrà pagare la differenza tra la quantità già depositata e quella corrispondente alla nuova categoria.
Il termine di decadenza per far valere tali diritti sarà di 24 mesi decorrenti dall'iscrizione del calciatore
Le società saranno titolari inoltre dei diritti di credito derivanti dalle norme sportive e /o dai contratti collettivi applicabili.
Avv. Viviana Fiorella Liuzzi
Roma, 11.06.2011
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE
LIUZZI E LIUZZI
CIVILE-PENALE-TRIBUTARIO
Assistenza in Italia e in Spagna
Viviana Fiorella Liuzzi (Avvocato/Abogado)
2023- Copyright Studio legale internazionale Liuzzi e Liuzzi- www.studioliuzzieliuzzi.com
È vietata la riproduzione anche parziale senza il consenso dell'Avvocato Cassazionista- Abogada Viviana Fiorella Liuzzi titolare dello Studio Liuzzi e Liuzzi.
Il contenuto presente sul sito www.studioliuzzieliuzzi.com è puramente informativo e non costituisce attività di consulenza professionale legale o tributaria tra professionista e cliente
*************************************************************************